Quanto costa partecipare a un'asta giudiziaria (e quanto costa vincerla)
Cosa paghi per presentare l'offerta, cosa ti torna indietro se perdi e cosa si aggiunge al prezzo se l'immobile diventa tuo.
A cura della redazione di ImmobilScan · Aggiornato il
In sintesi
Per offrire paghi un bollo da 16 € e versi una cauzione di almeno il 10% del prezzo offerto, restituita se non vinci. Se vinci, sul decreto di trasferimento paghi il registro al 9%, o al 2% per la prima casa (minimo 1.000 €), più 100 € tra ipotecaria e catastale. L'IVA c'è solo in casi precisi, come la vendita dell'impresa che ha costruito da meno di cinque anni. Paghi anche metà del compenso del delegato per il trasferimento: da 500 a 1.000 € più accessori. Le cancellazioni dipendono dall'ordinanza.
Quanto costa presentare l'offerta?
La prima voce è il bollo da 16 €. Nelle vendite telematiche si paga in forma digitale sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero, e la ricevuta in formato XML si allega all'offerta. Nelle offerte cartacee è una marca da bollo sulla domanda.
La seconda voce è la cauzione. L'art. 571 c.p.c. chiede una cauzione non inferiore a un decimo del prezzo che offri, con le modalità fissate nell'ordinanza. Il 10% si calcola sul tuo prezzo, non sul prezzo base.
Nelle esecuzioni immobiliari si può offrire fino a un quarto in meno del prezzo base: è l'offerta minima. Nelle procedure concorsuali e nelle vendite esattoriali vale quanto scritto nell'avviso, e spesso l'offerta minima coincide con il prezzo base. Con un prezzo base di 140.000 € in un'esecuzione, l'offerta minima è 105.000 € e la cauzione minima 10.500 €. Se offri 145.000 €, la cauzione sale a 14.500 €.
La cauzione si versa con bonifico sul conto della procedura, o del gestore della vendita telematica se l'avviso lo prevede. Deve risultare accreditata entro il termine dell'avviso, altrimenti l'offerta è inefficace (art. 571). Disponi il bonifico almeno 3-5 giorni lavorativi prima della scadenza. Se l'importo ha decimali, arrotonda per eccesso.
Per l'offerta telematica servono anche una casella PEC e una firma digitale, che si acquistano dai fornitori abilitati. Il gestore della vendita telematica non lo paghi tu: un'ordinanza del Tribunale di Brescia del 2025, per esempio, mette le sue spese tra quelle che il delegato paga con il fondo spese della procedura.
Se non vinci, cosa ti torna indietro?
La cauzione torna per intero sullo stesso conto da cui è partita, meno le spese del bonifico di restituzione. Il modello di avviso del Tribunale di Locri, per esempio, la restituisce «detratte le sole spese di bonifico (non superiori ad euro 5,00)». Il bollo non si recupera.
Diverso è il caso di chi vince e poi non paga. Se il saldo non arriva entro il termine, il giudice dichiara la decadenza e la cauzione è persa «a titolo di multa» (art. 587). Se la vendita successiva realizza meno, sommando la cauzione trattenuta, devi pagare la differenza.
Per le procedure con pignoramento notificato dopo il 28 febbraio 2023 la decadenza scatta anche se non rendi la dichiarazione antiriciclaggio entro il termine del saldo (artt. 585, comma 4, e 587). Per quelle più vecchie valgono le regole precedenti e l'ordinanza del giudice, che può comunque chiedere la dichiarazione. Sapere da dove arriverà il saldo è quindi parte del conto: su questo c'è una guida dedicata al mutuo per l'acquisto all'asta.
Quali imposte si pagano su una casa comprata all'asta?
All'asta non c'è un rogito. L'atto che ti rende proprietario è il decreto di trasferimento del giudice, e le imposte si pagano su quello. In senso fiscale il venditore è il debitore esecutato. Il regime lo indica il delegato, ma gli avvisi ricordano che verificarlo resta compito tuo.
Se il debitore è un privato si paga l'imposta di registro. Se è un'impresa, la vendita di un'abitazione è di regola esente da IVA (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972) e si paga lo stesso il registro. L'IVA si applica quando vende l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile da meno di cinque anni, oppure, dopo i cinque anni, se l'impresa ha scelto l'IVA.
| Situazione | Registro | Ipotecaria | Catastale | IVA |
|---|---|---|---|---|
| Da privato o da impresa in esenzione, prima casa | 2% (minimo 1.000 €) | 50 € | 50 € | no |
| Da privato o da impresa in esenzione, non prima casa | 9% (minimo 1.000 €) | 50 € | 50 € | no |
| Da impresa, vendita soggetta a IVA, prima casa | 200 € | 200 € | 200 € | 4% |
| Da impresa, vendita soggetta a IVA, altre abitazioni | 200 € | 200 € | 200 € | 10% (22% per A/1, A/8, A/9) |
La tabella vale per le abitazioni. Negozi, uffici e capannoni venduti da un'impresa hanno un regime diverso, con ipotecaria e catastale in percentuale: lo trovi nel conteggio del delegato.
Con l'imposta di registro, la base imponibile è il prezzo di aggiudicazione (art. 44 D.P.R. 131/1986). Se compri un'abitazione come privato, fuori da un'attività d'impresa o professionale, puoi chiedere il prezzo-valore. L'imposta si calcola allora sul valore catastale: rendita × 1,05 × 110 per la prima casa, × 120 negli altri casi. La Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2014) ha esteso questa possibilità alle vendite forzate, e l'Agenzia delle Entrate lo conferma.
Il prezzo-valore conviene quando il valore catastale è più basso del prezzo. Dopo molti ribassi può succedere il contrario: allora non lo chiedi, e l'imposta resta sul prezzo di aggiudicazione.
Come si ottiene l'agevolazione prima casa all'asta?
Le dichiarazioni per la prima casa devono arrivare prima della registrazione del decreto di trasferimento (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2021). In pratica le rendi nell'offerta o al delegato entro il saldo. A decreto registrato non si possono più aggiungere.
I requisiti sono quelli di un acquisto normale:
- categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- immobile nel comune in cui hai la residenza, o la porti entro 18 mesi, oppure in cui lavori;
- nessun'altra casa di cui sei titolare, da solo o con il coniuge, nello stesso comune;
- nessuna casa comprata con le agevolazioni prima casa altrove in Italia, a meno di venderla entro due anni dal nuovo acquisto (termine portato da uno a due anni dalla legge di bilancio 2025).
Dal 1° gennaio 2027 le norme sull'imposta di registro confluiscono nel nuovo Testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, con il rinvio del D.L. 200/2025). Se il decreto di trasferimento arriva nel 2027, fatti confermare dal delegato aliquote e base imponibile.
Quanto costa il delegato a chi compra?
Il professionista delegato (notaio, avvocato o commercialista) è pagato in gran parte dalla procedura, ma una quota tocca a te. Il D.M. 227/2015, art. 2, comma 7, mette a carico dell'aggiudicatario tre voci:
- metà del compenso per la fase di trasferimento della proprietà;
- le relative spese generali;
- le spese effettivamente sostenute per registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Il compenso per la fase di trasferimento dipende dal prezzo di aggiudicazione:
| Prezzo di aggiudicazione | Compenso fase di trasferimento | Metà a tuo carico | Spese generali (10%) |
|---|---|---|---|
| fino a 100.000 € | 1.000 € | 500 € | 50 € |
| da 100.000 a 500.000 € | 1.500 € | 750 € | 75 € |
| oltre 500.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 100 € |
A queste cifre si aggiungono gli accessori del professionista: con cassa previdenziale e IVA, 825 € diventano circa 1.000-1.050 €, secondo la professione del delegato. Il giudice può aumentare il compenso fino al 60% o ridurlo fino al 25% secondo la complessità. Con giustificati motivi può anche fissare la quota dell'aggiudicatario in misura diversa dalla metà. Il numero esatto lo trovi nella richiesta che il delegato ti manda dopo l'aggiudicazione.
Registrazione, trascrizione e voltura del decreto non aggiungono imposte, se paghi il registro. Il decreto e le formalità conseguenti sono esenti da bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, e pagano solo i 50 € + 50 € già indicati (art. 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011). Restano i diritti per le copie del decreto.
Chi paga la cancellazione di ipoteche e pignoramenti?
Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche (art. 586 c.p.c.). La legge non dice in modo uniforme se il costo sia tuo o della procedura: lo dice l'ordinanza del tuo tribunale. Due modelli pubblicati nel 2025 arrivano a soluzioni opposte:
- il modello di avviso del Tribunale di Locri vende l'immobile libero da ipoteche e pignoramenti «che saranno cancellate a cura e spese della procedura»;
- il modello di ordinanza del Tribunale di Ancona mette a carico dell'aggiudicatario «quelle relative alla cancellazione delle formalità e di ogni altro vincolo cancellabile».
Se tocca a te, la voce più pesante è l'imposta ipotecaria sulle ipoteche. È lo 0,50% del minore tra il credito garantito e il prezzo di aggiudicazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2015). Con un'ipoteca iscritta per 240.000 € e un'aggiudicazione a 150.000 €, sono 750 € per quell'ipoteca.
Per ogni annotazione si aggiungono 35 € di tassa ipotecaria e l'imposta di bollo, e anche la cancellazione del pignoramento ha un costo fisso. Gli importi esatti li riporta il conteggio del delegato. Le formalità da cancellare sono elencate nella perizia e nella certificazione ipotecaria: contale prima di decidere il prezzo.
La liberazione dell'immobile si paga?
Dipende da chi occupa la casa. Se la occupa il debitore, o qualcuno senza un titolo opponibile alla procedura, la liberazione la esegue il custode senza spese per te, a meno che tu non lo esoneri (art. 560 c.p.c.). Se lo esoneri, procedi da solo con l'esecuzione per rilascio, a tue spese.
Se invece c'è una locazione opponibile, per esempio con data certa anteriore al pignoramento, nessuno libera l'immobile. Subentri come locatore fino alla scadenza del contratto (art. 2923 c.c.).
Le regole dell'art. 560 riformato valgono per le procedure con pignoramento notificato dopo il 28 febbraio 2023. Per quelle più vecchie valgono le regole precedenti e l'ordinanza del giudice. Tempi e casi particolari sono nella guida sull'immobile occupato all'asta.
Quali costi l'avviso non quantifica?
Sono le voci su cui si sbagliano più facilmente i conti.
Le spese condominiali. Chi subentra in un'unità in condominio risponde in solido con il debitore dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). Su un appartamento con 1.800 € l'anno di spese mai pagate, l'amministratore può chiederti fino a 3.600 €. La perizia riporta gli insoluti alla sua data, che può essere vecchia di molti mesi. Chiedi il dato aggiornato all'amministratore o al custode. Il tema ha una guida a parte: spese condominiali e asta.
Le regolarizzazioni. Sanatorie, pratiche catastali e ripristini hanno un costo che la perizia deve stimare. È la stima del perito, non un preventivo. Vedi come leggere la perizia.
Le certificazioni. Il modello di avviso del Tribunale di Locri chiede all'offerente di dispensare la procedura dal produrre la certificazione di conformità degli impianti e l'attestato di prestazione energetica. Se ti servono, restano a tuo carico.
Il mutuo. Se paghi il saldo con un mutuo, il contratto ha costi propri: il notaio e l'imposta sostitutiva, dello 0,25% per la prima casa e del 2% negli altri casi (art. 18 D.P.R. 601/1973). I tempi del finanziamento sono nella guida sul mutuo per l'asta.
Un esempio completo
Ipotizziamo un appartamento aggiudicato a 150.000 €, venduto da un debitore privato, con rendita catastale di 800 € e prezzo-valore richiesto. Le cancellazioni sono a carico dell'aggiudicatario, come ad Ancona, con un'ipoteca da 240.000 €. Il condominio ha due annualità insolute da 1.800 €.
| Voce | Prima casa | Non prima casa |
|---|---|---|
| Prezzo di aggiudicazione | 150.000 € | 150.000 € |
| Imposta di registro (prezzo-valore) | 1.848 € (800 × 1,05 × 110 × 2%) | 9.072 € (800 × 1,05 × 120 × 9%) |
| Ipotecaria e catastale (registrazione, trascrizione e voltura comprese) | 100 € | 100 € |
| Metà compenso delegato + spese generali, con accessori | circa 1.050 € (825 € + cassa e IVA) | circa 1.050 € (825 € + cassa e IVA) |
| Imposta ipotecaria sulla cancellazione dell'ipoteca | 750 € + importi fissi | 750 € + importi fissi |
| Condominio (anno in corso e precedente) | fino a 3.600 € | fino a 3.600 € |
| Totale indicativo, esclusi lavori, copie e importi fissi delle cancellazioni | circa 157.350 € | circa 164.570 € |
La cauzione versata non è un costo in più: viene imputata al prezzo. Lo scarto tra le due colonne, oltre 7.000 €, è tutto fiscale. Per questo le dichiarazioni per la prima casa vanno preparate insieme all'offerta.
Quando si paga, e in che ordine?
Il saldo del prezzo si versa entro il termine dell'ordinanza, che per legge non può superare 120 giorni dall'aggiudicazione (art. 569 c.p.c.). Se nell'offerta hai indicato un termine più breve, vale quello. Il giudice può ammettere il pagamento a rate entro 12 mesi, ma solo se l'avviso lo prevede e se lo chiedi nell'offerta.
Insieme al saldo versi un fondo spese stimato dal delegato per imposte e compenso. Il modello di Locri imputa le somme prima alle spese e poi al prezzo: se il fondo è insufficiente, il saldo risulta incompleto. Lo stesso modello dà 15 giorni per integrare, a pena di decadenza. Ricorda anche che questi termini non si sospendono ad agosto, perché non sono processuali (il modello richiama Cass. civ. n. 18421/2022).
E nelle aste notarili o fallimentari?
Questa guida riguarda le esecuzioni immobiliari. Nelle aste notarili degli enti non c'è decreto di trasferimento: la proprietà passa con un rogito, e onorario del notaio, imposte e compensi li fissa il bando (vedi aste notarili). Nella liquidazione giudiziale (ex fallimento) le regole della vendita le fissa il programma di liquidazione (art. 216 CCII): chi paga trasferimento e cancellazioni lo dice l'avviso del curatore.
Per sapere se il prezzo regge una volta sommati costi, imposte e lavori, parti dal lotto su ImmobilScan, dove avviso, perizia e documenti pubblici sono gratuiti. Con un account vedi anche lo storico dei tentativi e la stima del valore. Il ragionamento completo è nella guida su prezzo base e valore di mercato.
Domande frequenti
Quanto costa presentare un'offerta all'asta?
Il costo vero è il bollo da 16 €, più PEC e firma digitale se l'offerta è telematica. La cauzione, almeno il 10% del prezzo offerto, non è una spesa. Se perdi ti torna, meno le spese del bonifico; se vinci è un acconto sul prezzo.
Chi paga le spese dell'asta giudiziaria?
Pubblicità, gestore della vendita, perizia e gran parte del compenso del delegato li paga la procedura. All'aggiudicatario spettano le imposte sul decreto di trasferimento e metà del compenso del delegato per la fase di trasferimento. Le cancellazioni delle ipoteche sono sue solo se l'ordinanza lo prevede.
Si paga l'IVA su una casa comprata all'asta?
Di regola no. Anche quando il debitore è un'impresa, la vendita di un'abitazione è di regola esente e si paga l'imposta di registro. L'IVA c'è se vende l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile da meno di cinque anni, o se l'impresa ha scelto l'IVA.
Le spese condominiali arretrate le paga chi compra all'asta?
In parte sì. L'acquirente risponde in solido dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). I debiti più vecchi restano del debitore. Chiedi il dato aggiornato all'amministratore o al custode, perché quello in perizia può essere superato.
Si può avere l'agevolazione prima casa comprando all'asta?
Sì, alle stesse condizioni di un acquisto normale. Le dichiarazioni vanno rese prima della registrazione del decreto di trasferimento, quindi nell'offerta o al delegato entro il saldo. Se compri come privato puoi anche chiedere il prezzo-valore, cioè l'imposta calcolata sul valore catastale.
Cosa succede se vinco e poi non pago il saldo?
Il giudice dichiara la decadenza, perdi la cauzione e, se la vendita successiva realizza meno, devi pagare la differenza (art. 587 c.p.c.). Nelle procedure con pignoramento notificato dopo il 28 febbraio 2023 succede lo stesso se non rendi la dichiarazione antiriciclaggio entro il termine del saldo.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile: art. 571 (offerta e cauzione), art. 569 (saldo entro 120 giorni), art. 560 (liberazione), art. 585 (dichiarazione antiriciclaggio), art. 586 (decreto di trasferimento e cancellazioni), art. 587 (decadenza).
- Codice civile: art. 2923 (locazioni opponibili); disposizioni di attuazione, art. 63 (spese condominiali).
- D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, art. 2 (compenso del delegato).
- D.P.R. 131/1986, art. 44 e Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa (base imponibile, prima casa); D.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-bis (esenzione IVA); D.P.R. 601/1973, art. 18 (imposta sostitutiva sul mutuo).
- D.Lgs. 23/2011, art. 10 (imposte fisse e formalità conseguenti); D.Lgs. 123/2025 (Testo unico dal 1° gennaio 2027).
- Agenzia delle Entrate: L'acquisto di una casa: le imposte, agevolazioni prima casa, risoluzione 38/E del 2021, circolare 8/E del 2015.
Normativa verificata al 24 ottobre 2026.
Le parole tecniche sono spiegate nel glossario delle aste giudiziarie; le risposte brevi sono nelle domande frequenti.